CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. IX
Art. 916
Rimozione degli ingombri.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-916