CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. IX
Art. 916
1011 / 3261Rimozione degli ingombri.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-916