CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. IX
Art. 920
Norme applicabili.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-920