Art. 921
Consorzi coattivi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-921
Consorzi coattivi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Nei casi previsti dall'art. 918, l'autorità amministrativa ha il potere di costituire d'ufficio un consorzio per garantire una migliore utilizzazione delle acque. La costituzione e il funzionamento del consorzio seguono le regole fissate per i consorzi di miglioramento fondiario. Inoltre, per raggiungere i propri scopi, il consorzio può espropriare i singoli diritti spettanti ai privati, corrispondendo loro le necessarie indennità.
La norma consente l'istituzione obbligatoria di consorzi per assicurare un uso più efficiente e ottimale delle risorse idriche.
Si applica all'autorità amministrativa e ai titolari di diritti o proprietari interessati dall'utilizzazione delle acque nei casi richiamati dalla legge.
L'autorità amministrativa costituisce d'ufficio un consorzio tra i proprietari di terreni della zona per gestire in modo coordinato le risorse idriche. Per realizzare le opere necessarie al miglior sfruttamento dell'acqua, il consorzio espropria il diritto di utilizzo esclusivo di un privato, pagandogli l'indennità dovuta.
Obbligo per il consorzio di pagare le dovute indennità in caso di espropriazione dei singoli diritti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.