CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. IX
Art. 921
1016 / 3261Consorzi coattivi.
In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso indicato dall', il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.
Il consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-921