CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 923

Cose suscettibili di occupazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-923

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