CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 923
Cose suscettibili di occupazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-923