CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. IX
Art. 918
Consorzi volontari.
In vigore dal 19 apr 1942
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.
L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-918