CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 926

Migrazione di colombi, conigli e pesci.

In vigore dal 19 apr 1942
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purchè non vi siano stati attirati con arte o con frode. La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-926

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