CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 926
1021 / 3261Migrazione di colombi, conigli e pesci.
In vigore dal 19 apr 1942
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purchè non vi siano stati attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-926