CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. IX
Art. 912
Conciliazione di opposti interessi.
In vigore dal 19 apr 1942
Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere utile, l'autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o si vuol destinare.
L'autorità giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-912