Art. 908
Scarico delle acque piovane.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-908
Scarico delle acque piovane.
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La disposizione impone a chi costruisce o possiede un immobile di realizzare i tetti in modo tale che la pioggia cada esclusivamente all'interno della propria proprietà. È espressamente vietato far defluire l'acqua direttamente nel fondo del vicino. Nel caso in cui siano presenti colatoi pubblici, il proprietario ha il dovere di convogliarvi le acque piovane attraverso apposite gronde o canali. Resta comunque obbligatorio rispettare quanto stabilito dai regolamenti locali e dalla legislazione in materia di polizia idraulica.
La norma mira a prevenire danni e controversie tra proprietà confinanti, impedendo che lo scolo naturale o artificiale dell'acqua piovana dai tetti gravi sul terreno altrui.
Si applica a tutti i proprietari di immobili o edifici dotati di tetto.
Un proprietario sta rifacendo la copertura della propria abitazione confinante con il giardino del vicino. Per legge, deve installare grondaie e tubi di scarico che convoglino tutta l'acqua piovana nel proprio cortile o nei pubblici colatoi, evitando assolutamente che l'acqua piovana cada sul prato confinante.
Obbligo di costruire i tetti in modo da far scolare le acque piovane nel proprio terreno (e non in quello del vicino), obbligo di immetterle tramite gronde o canali nei pubblici colatoi se esistenti, e rispetto dei regolamenti locali e delle leggi sulla polizia idraulica. Nessuna specifica sanzione è indicata nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.