CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VIII

Art. 908

Scarico delle acque piovane.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-908

In sintesi

La disposizione impone a chi costruisce o possiede un immobile di realizzare i tetti in modo tale che la pioggia cada esclusivamente all'interno della propria proprietà. È espressamente vietato far defluire l'acqua direttamente nel fondo del vicino. Nel caso in cui siano presenti colatoi pubblici, il proprietario ha il dovere di convogliarvi le acque piovane attraverso apposite gronde o canali. Resta comunque obbligatorio rispettare quanto stabilito dai regolamenti locali e dalla legislazione in materia di polizia idraulica.

Perché esiste questa norma

La norma mira a prevenire danni e controversie tra proprietà confinanti, impedendo che lo scolo naturale o artificiale dell'acqua piovana dai tetti gravi sul terreno altrui.

A chi si applica

Si applica a tutti i proprietari di immobili o edifici dotati di tetto.

Esempio pratico

Un proprietario sta rifacendo la copertura della propria abitazione confinante con il giardino del vicino. Per legge, deve installare grondaie e tubi di scarico che convoglino tutta l'acqua piovana nel proprio cortile o nei pubblici colatoi, evitando assolutamente che l'acqua piovana cada sul prato confinante.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di costruire i tetti in modo da far scolare le acque piovane nel proprio terreno (e non in quello del vicino), obbligo di immetterle tramite gronde o canali nei pubblici colatoi se esistenti, e rispetto dei regolamenti locali e delle leggi sulla polizia idraulica. Nessuna specifica sanzione è indicata nel testo.

Domande frequenti

Posso far scolare l'acqua piovana del mio tetto sul terreno del vicino se non c'è altro spazio?No, il testo vieta espressamente di far cadere le acque piovane nel fondo del vicino, imponendo che scolino nel proprio terreno.
Cosa bisogna fare se nelle vicinanze sono presenti colatoi pubblici?Se esistono colatoi pubblici, il proprietario deve predisporre gronde o canali per immettervi le acque piovane raccolte dal tetto.
I regolamenti locali possono prevalere o aggiungere prescrizioni su questa materia?Sì, la norma stabilisce chiaramente che devono essere in ogni caso osservati i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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