CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VII
Art. 906
Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique.
In vigore dal 19 apr 1942
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-906