CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VII

Art. 906

Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique.

In vigore dal 19 apr 1942
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-906

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo