CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VII

Art. 903

Luci nel muro proprio o nel muro comune.

In vigore dal 19 apr 1942
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui. Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-903

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