CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VII

Art. 907

Distanza delle costruzioni dalle vedute.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-907

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