CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. IX
Art. 910
AbrogatoUso delle acque che limitano o attraversano un fondo.
In vigore dal 10 ago 1999
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-910