CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. IX

Art. 911

Apertura di nuove sorgenti e altre opere.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell', osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-911

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