CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. IX
Art. 909
Diritto sulle acque esistenti nel fondo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.
Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri fondi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-909