CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VII

Art. 904

Diritto di chiudere le luci.

In vigore dal 19 apr 1942
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo nè di costruire in aderenza. Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-904

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