CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VII
Art. 900
Specie di finestre.
In vigore dal 19 apr 1942
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-900