CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 895
Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.
In vigore dal 19 apr 1942
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-895