CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 896
Recisione di rami protesi e di radici.
In vigore dal 19 apr 1942
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-896