CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 898
Comunione di siepi.
In vigore dal 19 apr 1942
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-898