Art. 910 · Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. IX

Art. 910

Abrogato1005 / 3261

Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo.

In vigore dal 10 ago 1999
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-910