Art. 908 · Scarico delle acque piovane.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VIII

Art. 908

1003 / 3261

Scarico delle acque piovane.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.
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