CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VIII
Art. 908
1003 / 3261Scarico delle acque piovane.
In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-908