CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 924
1019 / 3261Sciami di api.
In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-924