CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 927
1022 / 3261Cose ritrovate.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podestà del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-927