Art. 932
Tesoro.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-932
Tesoro.
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Un tesoro è un bene mobile di valore, nascosto o sotterrato, del quale nessuno può dimostrare di essere proprietario. Se viene rinvenuto all'interno del proprio fondo, appartiene interamente al proprietario del fondo stesso. Se invece viene scoperto casualmente nel fondo o in una cosa mobile di un'altra persona, il tesoro spetta per metà al proprietario e per metà a chi lo ha trovato. Per i beni che rivestono un interesse storico, artistico o archeologico si applicano invece le regole previste da leggi speciali.
La norma disciplina l'attribuzione della proprietà di cose mobili di pregio nascoste di cui non si conosce il proprietario. Serve a stabilire come dividere i diritti sul bene tra chi possiede il luogo del ritrovamento e chi lo scopre casualmente.
Si applica ai proprietari di fondi o di cose mobili in cui si trovano beni nascosti e a chiunque scopra casualmente un tesoro.
Una persona sta passeggiando in un terreno altrui e, per puro caso, scorge un cofanetto prezioso sotterrato di cui non si conosce il proprietario. In base alla norma, il valore o il bene ritrovato andrà diviso a metà tra il passante che l'ha scoperto e il proprietario del terreno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.