CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 932

Tesoro.

In vigore dal 19 apr 1942
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purchè sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui. Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-932

In sintesi

Un tesoro è un bene mobile di valore, nascosto o sotterrato, del quale nessuno può dimostrare di essere proprietario. Se viene rinvenuto all'interno del proprio fondo, appartiene interamente al proprietario del fondo stesso. Se invece viene scoperto casualmente nel fondo o in una cosa mobile di un'altra persona, il tesoro spetta per metà al proprietario e per metà a chi lo ha trovato. Per i beni che rivestono un interesse storico, artistico o archeologico si applicano invece le regole previste da leggi speciali.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina l'attribuzione della proprietà di cose mobili di pregio nascoste di cui non si conosce il proprietario. Serve a stabilire come dividere i diritti sul bene tra chi possiede il luogo del ritrovamento e chi lo scopre casualmente.

A chi si applica

Si applica ai proprietari di fondi o di cose mobili in cui si trovano beni nascosti e a chiunque scopra casualmente un tesoro.

Esempio pratico

Una persona sta passeggiando in un terreno altrui e, per puro caso, scorge un cofanetto prezioso sotterrato di cui non si conosce il proprietario. In base alla norma, il valore o il bene ritrovato andrà diviso a metà tra il passante che l'ha scoperto e il proprietario del terreno.

Domande frequenti

Cosa succede se il tesoro viene scoperto nel terreno di un'altra persona?Se la scoperta avviene per solo effetto del caso, il tesoro spetta per metà al proprietario del terreno e per metà alla persona che lo ha trovato.
Cosa si intende per tesoro secondo la legge?È qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno possa provare di essere il proprietario.
La norma si applica anche ai beni di interesse storico o artistico?No, per gli oggetti di interesse storico, archeologico, artistico, paletnologico e paleontologico si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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