CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 930
1025 / 3261Premio dovuto al ritrovatore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-930