CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 929
1024 / 3261Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.
In vigore dal 19 apr 1942
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-929