CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 874
Comunione forzosa del muro sul confine.
In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purchè lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-874