CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 876
Innesto nel muro sul confine.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell', ma deve pagare un'indennità per l'innesto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-876