CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. V

Art. 871

Norme di edilizia e di ornato pubblico.

In vigore dal 19 apr 1942
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali. La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-871

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