CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. V
Art. 871
Norme di edilizia e di ornato pubblico.
In vigore dal 19 apr 1942
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-871