Art. 871 · Norme di edilizia e di ornato pubblico.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. V

Art. 871

965 / 3261

Norme di edilizia e di ornato pubblico.

In vigore dal 19 apr 1942
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali. La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-871