CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 873

Distanze nelle costruzioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-873

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