CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 877
Costruzioni in aderenza.
In vigore dal 19 apr 1942
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-877