CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 882
Riparazioni del muro comune.
In vigore dal 19 apr 1942
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.
La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-882