CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 879
Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, nè gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall'.
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-879