CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 883

Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-883

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