CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 886

Costruzione del muro di cinta.

In vigore dal 19 apr 1942
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-886

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