CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 889

Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-889

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