CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 887

Fondi a dislivello negli abitati.

In vigore dal 19 apr 1942
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-887

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