Art. 889 · Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 889

983 / 3261

Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-889