CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 886
980 / 3261Costruzione del muro di cinta.
In vigore dal 19 apr 1942
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-886