CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. V
Art. 872
Violazione delle norme di edilizia.
In vigore dal 19 apr 1942
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-872