CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. V

Art. 872

Violazione delle norme di edilizia.

In vigore dal 19 apr 1942
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali. Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-872

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo