CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. V
Art. 870
Comparti.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi all'espropriazione a norma delle leggi in materia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-870