CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. III

Art. 865

Espropriazione per inosservanza degli obblighi.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale. L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-865

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