CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 863
Consorzi di miglioramento fondiario.
In vigore dal 19 apr 1942
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.
Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-863