Art. 863 · Consorzi di miglioramento fondiario.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. III

Art. 863

957 / 3261

Consorzi di miglioramento fondiario.

In vigore dal 19 apr 1942
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica. Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-863