Art. 861
Opere di competenza dei privati.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-861
Opere di competenza dei privati.
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I proprietari dei beni immobili interessati hanno il dovere di realizzare specifiche opere private. Questi interventi devono rispettare fedelmente le indicazioni del piano generale di bonifica e le relative direttive di trasformazione agraria. L'obbligo riguarda sia i lavori che portano beneficio a più fondi confinanti o vicini, sia quelli che interessano un singolo terreno specifico.
La norma mira a garantire l'attuazione degli interventi di bonifica e trasformazione agraria obbligando i privati a eseguire le opere di loro competenza.
Si applica ai proprietari degli immobili indicati dalla disciplina di bonifica richiamata dalla norma.
Il proprietario di un terreno agricolo inserito in un comprensorio di bonifica deve realizzare un canale di scolo privato sul proprio fondo. L'opera deve essere eseguita seguendo le direttive del piano generale per consentire il corretto deflusso delle acque anche a vantaggio dei fondi limitrofi.
Obbligo per i proprietari di eseguire le opere di competenza privata conformemente al piano di bonifica e alle direttive agrarie; nessuna sanzione espressamente indicata nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.