CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 857
Terreni soggetti a bonifica.
In vigore dal 19 apr 1942
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-857